[ Studio Legale Fiesoli ] | Tribunale di Milano n. 1689 del 7.6.2016 – Nullo il licenziamento intimato a causa del matrimonio
Lo Studio Legale Fiesoli è a disposizione di quanti necessitano un aiuto di tipo legale in diversi ambiti del diritto, da quello del lavoro a quello civile. Sono tanti i servizi messi a disposizione dallo studio: in ogni caso, ci teniamo a stabilire con l'assistito un rapporto di fiducia reciproca.
avvocato giovvanna fiesoli, studio legale fiesoli, studio legale firenze, avvocato firenze, avvocato diritto del lavoro firenze, patrocinante in cassazione firenze, separazioni, divorzi, tutela minori, diritto privato, manuale di diritto, corsi di aggiornamento, contratti di lavoro, contenziosi, procedure legali, diritto del lavoro, consulenze per agenti, contenzioso per dirigenti, conlenze per privati, consulenze per aziende, contenziosi legali
15999
post-template-default,single,single-post,postid-15999,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Tribunale di Milano n. 1689 del 7.6.2016 – Nullo il licenziamento intimato a causa del matrimonio

Tribunale di Milano n. 1689 del 7.6.2016 – Nullo il licenziamento intimato a causa del matrimonio

Per il Tribunale di Milano il divieto previsto dal Codice delle pari opportunità non è assoluto, ma il datore di lavoro deve dimostrare la colpa grave del dipendente (fonte: www.studiocataldi.it, articolo redatto da Lucia Izzo).

“Si presume nullo il  licenziamento della lavoratrice se intimato nel periodo assistito dal divieto legale in caso di matrimonio, anche in assenza di comunicazione dell’evento al datore di lavoro, come stabilito dal Codice delle pari opportunità (d.lgs. 198/06).

La presunzione decorre dalla richiesta delle pubblicazioni sino ad un anno dopo la celebrazione, salvo la possibilità del datore di lavoro di dimostrare una condotta gravemente colposa della lavoratrice elettroesecuzione della prestazione lavorativa.

Lo ha chiarito il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella sentenza n. 1689/2016 (qui sotto allegata). La ricorrente, parrucchiera presso un’impresa individuale, aveva ricorso al giudice del lavoro dopo essere stata licenziata per un asserito “gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali dovuti ad insubordinazione disciplinare e ad assenze ingiustificate”; nella lettera, inoltre, si prevedeva che la lavoratrice lavorasse sino al 3 agosto 2015.

Presentatasi al lavoro nel giorno indicato, la donna sostiene di essere stata allontanata oralmente dal principale che poi provvedeva a intimarle il licenziamento proprio dal 3/8/2015, avendo nella medesima giornata abbandonato il luogo di lavoro. Da qui la richiesta al Tribunale di dichiarare nulli i licenziamenti inflitti, condannare il convenuto alla reintegrazione in servizio e al risarcimento del danno.

Dopo aver accertato la contumacia del convenuto, il giudice meneghino ritiene fondate le domande della ricorrente: la stessa, come documentalmente certificato, aveva contratto matrimonio in data 3 luglio 2015 ed era stata licenziata con lettera del 28 luglio dello stesso anno, ribadito con successiva missiva del 7 agosto, nella quale si fanno decorrere gli effetti del licenziamento dal 3 agosto 2015, anziché dal 10 agosto come inizialmente comunicato, in forza dell’asserito abbandono del posto di lavoro da parte della lavoratrice 

Il licenziamento è stato dunque intimato nel periodo assistito dal divieto legale, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (che ha sostituito l’art. 1 legge 30 gennaio 1963 n. 7). Detta norma stabilisce, al comma 2, che sono nulli i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.

Il successivo comma 3 dispone che si presume disposto a causa di matrimonio il licenziamento intimato nel periodo decorrente dalla richiesta delle pubblicazioni sino ad un anno dopo la celebrazione. La tutela accordata alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull’elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio stesso e non è subordinata all’adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice (cfr. ex multis Cass. 10 gennaio 2005 n. 270).

La presunzione legale che il licenziamento sia stato disposto a causa di matrimonio, in quanto intimato nel periodo summenzionato, non ha carattere assoluto, potendo essere vinta dal datore di lavoro attraverso la prova della sussistenza di una delle cause di licenziamento tassativamente elencate nel comma 5 dell’art. 35, D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, tra cui rientra il caso di “colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro”.

L’onere di provare l’esistenza di una giusta causa legittimante il licenziamento grava sul datore di lavoro e il datore di lavoro, nel presente giudizio rimasto contumace, non ha offerto alcuna prova della sussistenza delle ragioni addotte a fondamento del recesso, né comunque del fatto che tale atto fosse sorretto da giusta causa..

Considerato il mancato assolvimento dell’onere della prova in tal senso, il convenuto non ha superato la presunzione legale che il licenziamento sia stato attuato a causa di matrimonio. Pertanto, licenziamento risulta pertanto nullo e alla lavoratrice spetta sia la reintegra che il risarcimento del danno come richiesto”.

No Comments

Post A Comment