[ Studio Legale Fiesoli ] | Corte di cassazione, sentenza n. 1912 del 25.01.2017 – Mansioni inferiori, legittimo il rifiuto del dipendente di lavorare
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Corte di cassazione, sentenza n. 1912 del 25.01.2017 – Mansioni inferiori, legittimo il rifiuto del dipendente di lavorare

Corte di cassazione, sentenza n. 1912 del 25.01.2017 – Mansioni inferiori, legittimo il rifiuto del dipendente di lavorare

“Recesso valido se il demansionato rifiuta il lavoro ma viene in azienda”, Giuseppe Bulgarini d’Elci, 26.1.2017, Sole 24 Ore 

È giustificato il rifiuto del lavoratore allo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza di un’assegnazione illegittima a mansioni inferiori, a condizione che nell’esercizio del proprio diritto di autotutela il lavoratore abbia agito in modo proporzionato e conforme a buona fede. La validità di questo principio viene, tuttavia, meno se il lavoratore ha continuato a frequentare i locali aziendali e ha accompagnato il rifiuto della prestazione lavorativa con un comportamento sprezzante e minaccioso nei confronti dei responsabili aziendali.

La Corte di cassazione ha raggiunto questa conclusione con sentenza n. 1912/17, depositata ieri, nella quale aderisce a quell’indirizzo della giurisprudenza secondo cui non è, in assoluto, illegittimo il comportamento del lavoratore che, messo di fronte a mansioni di contenuto professionale peggiorativo rispetto a quelle cui era precedentemente assegnato, opponga il rifiuto all’adempimento della propria prestazione eccependo l’inadempimento datoriale. Questa regola non si applica, invece, se il lavoratore non si è limitato a rifiutare di svolgere le nuove mansioni, ma ha fatto seguire tale iniziativa dalla formulazione nel perimetro aziendale di frasi sprezzanti e minacciose nei confronti dei superiori gerarchici. In tal caso, prosegue la Corte, è da convalidare il licenziamento irrogato al dipendente per essersi rifiutato di svolgere i nuovi compiti.

La Cassazione aggiunge che il lavoratore, se si presenta in azienda, implicitamente rinuncia all’eccezione di inadempimento e resta, per ciò stesso, tenuto ad eseguire la prestazione lavorativa assegnata dal datore di lavoro nell’esercizio, anche se illegittimo, del potere di modificare il contenuto delle mansioni. Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Corte era relativo al licenziamento di un dipendente che, a fronte dell’adibizione ad attività inferiori rispetto a quelle della qualifica d’inquadramento, si era presentato sul posto di lavoro rifiutandosi a più riprese di assecondare le nuove disposizioni datoriali, accompagnando tale sua iniziativa con una condotta violenta sul piano verbale. La Cassazione valorizza la circostanza che il lavoratore, nonostante il rifiuto a svolgere le nuove dequalificanti mansioni, si era comunque presentato in azienda. Quest’ultima iniziativa, secondo la Corte, ha vanificato l’esercizio dell’autotutela cui il lavoratore sarebbe stato altrimenti legittimato per effetto dell’attribuzione di mansioni deteriori, in quanto l’utilizzo dell’eccezione di inadempimento presuppone che il dipendente accompagni il proprio rifiuto all’esercizio delle nuove mansioni con l’astensione dal presentarsi sul posto di lavoro.

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